Come cancellarsi dalla Centrale Rischi

centrale-dei-rischiAbbiamo parlato recentemente della funzione della Centrale Rischi o Centrale dei Rischi. Abbiamo anche accennato al fatto che a volte la segnalazione in questa banca dati consultata dalle banche, risulta esser un’arma impropria di ricatto nei confronti del debitore.

Ma è possibile, per un debitore che si ritenesse ingiustamente segnalato da una banca, far riferimento all’articolo 700 del Codice di Procedura Civile:

…chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Il caso.

Questa possibilità è stata legittimata da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Mitribunale-di-milanolano del 14 aprile del 2016, in riferimento ad un caso reale. Una società, infatti, lamentava una segnalazione che riteneva ingiusta nei suoi confronti da parte di una banca presso la quale aveva aperto il proprio conto.

La società aveva infatti contestato alla banca la riduzione di un credito dai 100 ai 75mila euro, divenuto poi un procedimento giudiziario nei confronti della società stessa. La banca, insomma, rivuole subito i soldi dalla società segnalandola immediatamente alla Centrale Rischi, mettendo così in difficoltà l’azienda anche nei rapporti con le altre banche.

Il ricorso all’articolo 700 del c.p.c.

A questo punto il giudice di Milano si è espresso in merito facendo riferimento proprio all’articolo 700 c.p.c. facendo capo a tre principi:

    Ritenendo ammissibile il procedimento di urgenza richiesto.
    Ritenendo che la classificazione della sofferenza come “credito non contestato” sia errata e che lo stato di “sofferenza” debba essere desunto da una valutazione complessiva della situazione patrimoniale della società. In questo caso particolare i bilanci evidenziano sì un calo dell’utile negli ultimi anni, ma non si è mai evidenziata una perdita.
    La segnalazione alla Centrale Rischi rappresenta infine per il giudice, che accoglie proprio la teoria della società ricorrente, che questa rappresenti una discriminante nei rapporti della società segnalata con le altre banche, condizionandone ingiustificatamente l’attività e i rapporti con le altre banche. Lo definisce un “pregiudizio irreparabile”.

Se quindi sussistono validi motivi, la segnalazione alla Centrale Rischi può essere annullata, facendo ricorso all’articolo 700 del codice di procedura civile.