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Interessi moratori con usura

Il Tribunale di Bergamo condanna una banca a restituire del denaro ad un imprenditore. La motivazione è la presenza di interessi di mora con usura all’interno di alcuni contratti di leasing.

Lo svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo, rappresentato dal Giudice Cesare Massetti, si è occupato della causa civile tra un imprenditore e una società di servizi finanziari riguardanti alcuni contratti di leasing. La parte attrice ha contestato che gli interessi di mora applicati a questi leasing presentano carattere usurario. La conseguenza è che il contratto doveva ritenersi quindi a titolo gratuito secondo ex art. 1815 co. 2 c.c.. Inoltre, il piano di ammortamento alla francese comportava un fenomeno anatocistico vietato. Viene richiesta la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi e altre somme corrisposte (spese, commissioni, polizze).

La società finanziaria respinge in blocco tutte le richieste.

Il Giudice decide di accogliere parzialmente la domanda dell’imprenditore. Infatti sono stati accertati gli interessi moratori con carattere usurario, per cui gli interessi dovuti sono nulli. In questa maniera la domanda viene accolta solo per questi interessi (e non per quelli anatocistici) e per le spese di lite.

L’annullamento degli interessi a la restituzione del denaro

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così si pronuncia:

– in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta a restituire all’attrice la somma di € 13.890,10, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo;

condanna, inoltre, la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.355,00, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 25 ottobre 2016.

Una giusta vittoria

Questo caso conferma che la presenza di interessi moratori con usura comporta la nullità degli stessi. Una giusta vittoria per l’imprenditore.

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Fonte: Sentenza n. 3114/2016 pubbl. il 25/10/2016 RG n. 873/2015